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Statuto

                               Allegato “A” alla raccolta n . 14877
STATUTO
TITOLO PRIMO – Disposizioni generali
Costituzione, sede, statuto, durata, scioglimento, scopi

Articolo 1 – Denominazione e Statuto
E’ costituita  l’Associazione culturale non a scopo di lucro  denominata “Gens Nova  Onlus “  L’associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità dell’art. 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Essa  è regolamentata dal presente Statuto a norma di legge in materia; usa nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione o l’acronimo innanzi detto.
Articolo 2 – Durata e scioglimento
 La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato e il suo esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per una delle seguenti cause:
1) deliberazione di scioglimento approvata a maggioranza qualificata dei tre quarti degli Associati;
2) nel caso in cui tutti gli associati siano venuti a mancare;
3) perdita della personalità giuridica acquisita;
4) il verificarsi di altra ipotesi prevista da norma di legge.
Articolo 3 – Sede dell’Associazione
La sede nazionale dell’Associazione è in Bari, via Davanzati 25.
Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative e/o amministrative ( sedi distaccate ) anche altrove. Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello risultante dall’apposito libro.
Articolo 4 – Caratteri e scopi dell’associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale non ha fini politici ma, si propone  di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell’ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea,attraverso la promozione di attività culturali e artistiche a favore dell’intera collettività.
  L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e  di promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale.
Oggetto dell’attività dell’Associazione è quello di proporsi come luogo di libero dibattito per l’affermazione dei valori fondamentali del vivere civile e democratico, con particolare riguardo a problematiche socio-giuridico ed economico, in modo da contribuire alla costruzione di una piena cittadinanza europea, partecipando al dibattito su scala locale, regionale, nazionale ed europea, svolgendo la propria azione anche in ambito universitario, con la partecipazione a iniziative e progetti universitari.

Essa, pertanto, può intraprendere le seguenti attività, finalizzate al perseguimento dei fini sopra indicati. L’Associazione svolge attività di:
- promozione della cultura e dell’arte.
Nell’ambito di tali attività, l’Associazione:
- organizza tra l’altro dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni e attività culturali, legate alla diffusione dei temi giuridici, economici, socio-culturali della Costituzione italiana ed europea, anche attraverso la diffusione di un periodico di propria elaborazione denominato “GEN NOVA”;
- programma convegni, manifestazioni, attività culturali e sportive, nelle quali possono essere proposte, presso enti pubblici e privati, idee, progetti, al fine di una adeguata gestione delle politiche in materia di istruzione, educazione e  formazione, nell’ottica dell’accrescimento della dimensione socio-culturale della cittadinanza italiana;
                             -      realizza   indagini di mercato;
- raccoglie e diffonde documentazione relativa a studi, ricerca e ogni altro materiale, anche in ambito universitario
Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione potrà svolgere attività connesse ed accessorie a quelle sopra elencate, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare , commerciali,  finanziarie e fideiussorie ritenute necessarie dall’organo amministrativo. L’Associazione potrà anche partecipare all’attività di  altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alle finalità statutarie della Associazione; l’Associazione potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, provvedere, da sola od in concorso con terzi, alla costituzione degli organismi anzidetti.
L’associazione potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve e a lungo termine, finanziamenti pubblici, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse  da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle a essa strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stessa.


TITOLO SECONDO – Soci
Requisiti e modalità di ammissione, diritti, doveri, perdita della qualifica, tipologia

Articolo 5 - Requisiti di ammissione dei soci
 Potranno essere soci dell’Associazione:
1) cittadini italiani o stranieri che condividendo gli scopi dell’Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa;
2) Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni, Imprese e Società, pubbliche e private, che abbiano finalità e comportamenti non in contrasto con quelli espressi dal presente Statuto.
L’Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Sezioni distaccate.
Articolo 6 – Modalità di ammissione dei Soci
1) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo in ogni caso il diritto di recesso o l’esclusione del Socio come di seguito disciplinato.
2) L’ammissione dei Soci avviene su apposito prestampato compilato dagli interessati e dietro presentazione di almeno due Soci.
3) L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci e deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entra trenta giorni dallo stesso.
4) Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Articolo 7 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
1) per recesso a seguito di dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;
2) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l’ammissione;
3) a seguito di delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
4) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno Sociale alla revisione della lista dei Soci;
5) a seguito di delibera di esclusione per ritardato pagamento della quota sociale per oltre un anno.
6) che il Socio non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;
7) decesso  del Socio.
Il Socio che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
Articolo 8 – Doveri dei soci
1) L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
2) I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
3) I soci partecipano alla vita dell’Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro: i soci individuali prestano la loro opera in  modo personale e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata per la realizzazione delle attività istituzionali, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione.
4) I soci sono tenuti al pagamento una tantum di una quota di iscrizione. L’importo della quota è stabilito dall’Assemblea dei soci  su proposta del Consiglio Direttivo. I soci possono contribuire volontariamente al finanziamento delle attività ordinarie e straordinarie dell’Associazione anche mediante il versamento di contribuzioni straordinarie o prestazioni d’opera. La quota ed i contributi Associativi non possono essere trasmessi a terzi, nè per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
5) In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le  sanzioni di  richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Articolo 9 – Diritti dei soci
1) Tutti i Soci individuali maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione dei Bilanci, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organismi amministrativi dell’Associazione, per lo scioglimento dell’Associazione stessa. Non è ammessa la delega a favore di qualsivoglia socio o estraneo.
2) La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare l’Associazione e di partecipare alle manifestazioni da questa organizzate.
3) I Soci inoltre hanno diritto di esprimere opinioni, pareri, critiche su qualsiasi argomento riguardante tutto o parte l’attività dell’Associazione, in qualsiasi momento ritengano opportuno farlo. E compito del Presidente permettere l’accesso a tutti i Soci alle informazioni prodotte dai singoli.
4) Si esclude ogni limitazione del rapporto Associativo per qualsiasi ragione.
Articolo 10 – Tipologia dei Soci
I Soci si distinguono in:
1) Soci Fondatori: sono i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo più coloro che saranno da questi unanimemente cooptati.
2) Soci ordinari: sono coloro che subentreranno successivamente a richiesta.
3) Soci Istituzionali: sono Enti che si impegnano nel sostegno delle attività della Associazione contribuendovi con il versamento di un contributo annuale ( deliberato autonomamente per un periodo non inferiore ai tre anni) o con la fornitura di servizi.
4) Soci Istituzionali Fondatori: sono i Soci istituzionali cui unanimemente i Soci Fondatori attribuiscono questa qualifica.
5 ) Soci Sezioni Distaccate : sono i Soci Ordinari facente parte in modo attivo delle  sedi distaccate già costituite di Noicattaro (BA), Conversano (BA), Nardò (LE), Ostuni (BR) e quelle costituende, nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto.


Articolo 11 – Sezioni distaccate
1) Le sezioni distaccate sono autorizzate ad utilizzare il logo di Gens Nova nonché la modulistica e relativa carta intestata della medesima nell’ambito delle proprie iniziative ed attività conformi agli scopi istituzionali previsti nello statuto che ogni sezione dovrà fare proprio e al quale dovrà scrupolosamente attenersi.
Perché una sezione possa validamente costituirsi occorre che vi siano almeno 10 soci regolarmente iscritti oltre al un socio che assuma la carica di Presidente.
2) Ogni sezione distaccata, entro 30 giorni dalla sua costituzione, dovrà inviare alla sede centrale l’elenco dei soci, comprensivo della seconda foto richiesta a ciascun iscritto, nonché le generalità degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo aggiornato ( residenza o domicilio) e la professione svolta, nonché comunicare l’indirizzo della sede sociale locale  nonché le generalità degli organi sociali locali essenziali ai fini della costituzione di ogni sezione.
3) Il presidente di ogni sezione, dovrà tempestivamente e non oltre 2 giorni da quando ne viene a conoscenza, comunicare ogni variazione relativa alle generalità di ciascun socio ed alla eventuale permanenza e/o dimissione e/o iscrizione del socio stesso.
4) La quota di iscrizione di ciascun socio delle sezioni distaccate, dovrà essere decisa dalla sezione stessa in sede di assemblea annuale, quota il cui importo potrà essere liberamente deciso da ogni sezione purchè non sia inferiore alla quota annuale valida per tutti gli iscritti alla sede nazionale.
5) Ogni sezione distaccata dovrà essere costituita dagli stessi organi previsti dal presente statuto dell’associazione Gens Nova, al quale si rimanda integralmente, per le modalità di elezione, costituzione e funzionamento.
6) Ogni sezione distaccata dovrà corrispondere alla sede centrale il 30% delle proprie quote associative raccolte in loco a titolo di iscrizione.
7) La sezione dovrà inviare al segretario tesoriere in carica, della sede centrale, tale percentuale di quote raccolte entro 30 giorni dalla data ultima di rinnovo delle tessere, che deve essere, per tutte le sezioni fissata per il trentuno gennaio di ogni anno.
8) Il presidente di ciascuna sezione distaccata è obbligato a partecipare, salvo grave impedimento, all’assemblea generale annuale. In caso di inadempimento potrà delegare per iscritto un proprio rappresentante.
9) Entro 30 giorni dal 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere approvato il bilancio annuale di sezione e redatto quello preventivo. Copia dei due bilanci dovranno essere inviati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla sede centrale, che potrà fare osservazioni, chiedere altri chiarimenti e inviare il bilancio della sezione alla stessa nuovamente invitandola a discutere sulle osservazioni formulate ed eventualmente riapprovarlo.In quest’ultimo caso per l’eventuale riapprovazione varranno i termini previsti dal presente comma 9 dell’articolo 11 dello Statuto
10) La volontà di organizzare ogni iniziativa o attività culturale che eccede la ordinaria amministrazione ( organizzazione di convegni, seminari, conferenze e attività culturali in genere), dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della sede nazionale che dovrà sottoporla al direttivo al fine di valutarne o meno l’opportunità della stessa.
11) Ciascuna sezione distaccata dovrà sempre astenersi dal compiere attività politica o sindacale, conformemente a quanto previsto dallo statuto, previa la immediata radiazione dall’elenco dei Soci di Gens Nova Onlus con le conseguenze di legge.

 

Titolo Terzo – Struttura dell’Associazione

Articolo 12 – Struttura Associativa e organi
La struttura dell’Associazione e così composta:
1) Assemblea generale degli Associati
2) Consiglio Direttivo
3) Presidente
4) Segretario –Tesoriere
5) Collegio dei Probiviri
6) Collegio dei revisori dei Conti
Il Consiglio Direttivo e la Presidenza sono rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza dell’Associazione
Articolo 13 – Durata della struttura associativa
La durata delle cariche sociali e di 5 anni dall’elezione.
   Articolo 14 – Modalità elezioni delle cariche sociali
1) Novanta giorni prima della scadenza dei cinque anni, il Presidente dovrà stabilire la data delle nuove elezioni, che dovrà avvenire entro 30 giorni successivi dalla scadenza del mandato; dovrà invitare ciascun socio, qualora lo riterrà opportuno, a comunicare alla Presidenza la propria candidatura sia al Consiglio Direttivo che alla presidenza entro 15 giorni da quando gli verrà comunicata per iscritto la data delle elezioni stesse. Le elezioni si svolgeranno nel giorno e nell’ora stabilita nel comunicato ufficiale ed avverranno a scrutinio segreto e ciascun socio potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna carica per la quale è chiamato al voto. Ciascun socio potrà votare anche tramite delega che dovrà essere conferita per iscritto ad altro socio . Non possono essere conferite, ai fini del voto più di due deleghe al socio votante. Le operazioni di scrutinio debbono avvenire non appena terminano le operazioni di voto alla presenza obbligatoria del Presidente ancora in carica, del segretario e alla presenza facoltativa dei soci che vorranno assistere alle operazioni stesse. I nuovi eletti assumeranno le rispettive cariche con effetto immediato a partire dal giorno successivo a quello dello spoglio delle schede. I precedenti titolari delle cariche, cureranno , il passaggio e la trasmissione di tutta la documentazione e la cassa attinente alla vita associativa, ai nuovi eletti. All’uopo verrà istituito un apposito registro nel quale verrà attestato il passaggio di consegne. Eventuali reclami in ordine alle operazioni di voto dovranno pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati, direttamente alla Presidenza e al Collegio dei Probiviri, che attualmente ha sede in Bari alla via Davanzati n. 25, presso lo studio dell’Avv. Antonio Maria La Scala.
2) Le presenti norme si estendono alle elezioni che si svolgeranno presso le sezioni distaccate.

CAPO PRIMO – Assemblea

Articolo 15 – Partecipazione all’Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i Soci. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale mediante avviso inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata, avviso che dovrà contenere luogo e ora dell’Assemblea nonché gli argomenti oggetto della stessa.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro  mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per l’approvazione del bilancio annuale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.
Un quinto dei soci aventi diritto al voto può dunque richiedere la convocazione dell’assemblea; in questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
I soci delle sezioni distaccate non possono esprimere voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie convocate dalla sezione centrale nazionale. I Presidenti delle Sezioni distaccate non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie convocate dalla sede nazionale. I Presidenti delle Sezioni Distaccate possono approvare e deliberare l’iscrizione dell’Associazione Culturale Gens Nova Onlus sede nazionale di Bari presso gli appositi registri tenuti dalle autorità pubbliche al fine di ottenere, anche per le rispettive Sezioni, il pieno riconoscimento fiscale e giuridico ONLUS.
Articolo 16 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
1) L’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno
2) In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti
3) E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto, anche mediante firma elettronica, esclusivamente ad altro Socio.
4)  La delega effettuata da Socio ad altro Socio può essere con mandato pieno o con mandato parziale. In questo secondo caso il Socio delegato potrà esprimersi per conto del Socio delegante sulle sole questioni espressamente indicate nella delega.
5) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di quest’ultimo sarà presieduta da persona scelta dall’Assemblea.
6)  I verbali dell’Assemblea sono redatti dal segretario- tesoriere o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.
7)L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza  minima della metà più uno dei voti espressi.
8) In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
9) L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi.
10) Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 17 – Forma di votazione dell’Assemblea
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Articolo 18 – Compiti dell’Assemblea
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:
1) nominare, con scrutinio segreto, salvo che la stessa assemblea a maggioranza richieda il voto palese, il Consiglio Direttivo, il Presidente dello stesso nonché il Segretario-Tesoriere.
2) approvare il bilancio dell’esercizio dell’anno precedente.
3) delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.
4) approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
5) deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione.
6) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo.
7) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell’elezione ed i componenti del collegio dei revisori dei conti.
      deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo
8) fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione.
9) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza
10) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
E’ compito dell’Assemblea straordinaria.
1) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
2) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
3) deliberare sul trasferimento della sede nazionale e distaccate dell’Associazione.
4) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CAPO SECONDO – Consiglio Direttivo

Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed opera collegialmente secondo il principio della maggioranza.
Esso è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’assemblea. Le sue delibere sono a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; le stesse delibere sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di :
1) formulare il programma annuale, da sottoporre al parere meramente consultivo dell’assemblea.
2) predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta.
3) stabilire l’ammontare delle quote sociali e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.
4) deliberare sulle domande d’adesione dell’Associazione  e sull’accettazione dei lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.
5) proporre all’approvazione dell’assemblea l’eventuale regolamento interno o modifiche dello statuto.
6) curare l’esecuzione delle delibere di assemblee;
7) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
8) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
9) convocare le assemblee previste dallo statuto;
10) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ad esclusione dei soci;
11) nominare i soci onorari;
12) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
13) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
14) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi;
15) deliberare sull’istituzione delle sezioni distaccate o uffici decentrati;
16) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.
Articolo 20 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e’ composto da
1) un numero di componenti che varia da cinque ad undici, secondo la determinazione fatta dall’Assemblea che provvede alla nomina dei consiglieri e ha durata di cinque anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche Sociali
2) Al termine del mandato i Consiglieri nazionali possono essere riconfermati.
3) Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite stabilito dall’Assemblea.
Articolo 21 – Riunioni del Consiglio Direttivo
 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione almeno quattro volte l’anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.
Le sedute e le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO TERZO – Presidente
Articolo 22 – Compiti del Presidente
1) Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’ Associazione.
2) Al Presidente spetta la firma degli atti Sociali che impegnano
    l’associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi.
3) Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle
     delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4) Al  Presidente in particolare spettano le seguenti facoltà:
a) rappresentanza legale dell’Associazione;
b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
c) direzione amministrativa dell’Associazione;
                       d) rappresentanza dell’Associazione in giudizio;
e)assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo; tali facoltà spettano al Vicepresidente in caso di impedimento od assenza del  Presidente
f) il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Articolo 23 – Elezioni del Presidente
1)Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno con la maggioranza dei suoi membri e dura in carica cinque anni e comunque sino all’Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali.
2)In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le funzioni passano al Vicepresidente ( anch’egli nominato dall’Assemblea dei soci nelle medesime votazioni dei membri del Consiglio Direttivo) ed in caso anche di impedimento di quest’ultimo il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea dei Soci.

 


Articolo 24 – Il Segretario-Tesoriere
Il segretario-tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione dei nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generale degli associati, curando che quest’ultimi siano firmati del Presidente e dal Segretario dell’assemblea. E’ tenuto a presentare i conti a ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutti i movimenti della cassa. Il Tesoriere non può in alcun caso ritirare una somma alcuna dagli Istituti  bancari o fare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente. L’eventuale prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avviene con assegni di conto corrente bancario o postale con firma del Presidente
Articolo 25 – Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da  due supplenti, eletti dall’assemblea. Esso nomina nel proprio seno il Presidente.
Il collegio esercita poteri e le funzioni previste nello statuto e nell’atto costitutivo.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organo statutari oppure su segnalazione anche di uno dei soli soci, fatta per iscritto e firmato.
Il collegio è il massimo organo giudicante e consultivo dell’associazione.
In particolare il Collegio dei probiviri giudica:
1) ogni controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, oppure tra i soci;
sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata  dai competenti organi;
2) sui ricorsi dei membri dell’associazione contro provvedimenti adottati a loro carico;
3) sui conflitti di competenza tra gli organi dell’associazione e sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari.
Le motivate decisioni del collegio dei probiviri devono essere comunicate per iscritto agli interessati a cura del presidente dell’associazione.

CAPO QUARTO – Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 26 – Compiti dei Revisori dei Conti
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche tra i soci, e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2) Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti  presiedere , sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
3) Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di controllo amministrativo: in particolare deve accertare la regolare tenuta dei libri sociali, la contabilità sociale ed i libri contabili.
4) I Revisori possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo redigendo relativa relazione annualmente.
5) Il Presidente dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci.
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più membri con funzioni consultive.

TITOLO QUARTO – Risorse, finanze e patrimonio
Articolo 27 – Risorse
Le risorse dell’Associazione sono costituite da:
1) beni mobili ed immobili
2) risorse economiche
3) prestazioni volontarie dei Soci
Articolo 28 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle seguenti tipologie di entrate:
1) quota di adesione da versarsi all’atto dell’ammissione del Socio nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci.
2)  versamenti volontari dei Soci.
3) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti generici anche privati.
4)  contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o dei Soci.
5) proventi per prestazioni di servizi vari o per la cessione di beni a Soci o a terzi.
6) Il 30% delle quote associative raccolte dalle sezioni distaccate a titolo di quote di iscrizione
Articolo 29 – Fondo comune
I contributi dei Soci ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
Articolo 30 – Utili e avanzi di gestione: divieto di
distribuzione e destinazione
1) Gli utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuiti tra i Soci, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2) Gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la costituzione di fondi di riserva e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti.
Articolo 31 – Esercizio finanziario
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo il bilancio ( rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Verrà altresì proposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

TITOLO QUINTO – Norme finali e generali
Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione
1) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662
Articolo 33 – Regolamenti interni
Particolari norme di funzionamento del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvate dall’Assemblea.
Articolo 34 – Clausola compromissoria
1) I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e socio che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
2) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte ( l’Associazione oppure il Socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente
Articolo 35– Carattere volontario delle cariche sociali
1) Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito
2) In particolare il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica e delle loro attività a questa connessa, salvo che il rimborso delle spese debitamente autorizzate
Articolo 36 – Norme di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge e quelle del capo II del Libro I del codice civile e delle altre leggi in materie di associazione


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