Guida senza patente art. 113 cc 1 e 13 del CdS

Con la Legge 02 ottobre 2007, n. 160 conversione in legge , con modificazioni del decreto legge del 03 agosto2007 n. 117, la guida senza patente di autoveicoli e motoveicoli, costituisce nuovamente reato. La stessa ipotesi ricorre per la guida di autoveicoli e motoveicoli da parte del conducente che abbia subito provvedimento di revoca ( art. 130 C.d.S. ) della patente o del non rinnovo per mancanza dei requisiti psicofisici previsti dal C.d.S.
La sanzione prevista è una ammenda che va da un minimo di euro 2.257,00 ad un massimo di euro 9.032,00 con il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, nonché comunicazione al Pubblico Ministero. Il reato di guida senza patente, non ricorre quando il conducente guida un veicolo con patente non idonea ( art. 125 C.d.S ), con patente scaduta di validità ( art. 126 C.d.S ), con patente sospesa o ritirata ( artt. 216 e 218 C.d.S.).
Non ricorre altresì nelle ipotesi di guida di macchine agricole o macchine operatrici senza essere titolare di patente.
Nel caso in cui il conducente commetta nel biennio due volte la stessa violazione, è previsto l’arresto fino ad un anno ed una ammenda da un minimo di euro 2.257,00 ad un massimo di euro 9.032,00 con comunicazione al Pubblico Ministero.
Il reato è di competenza del Tribunale in composizione monocratico

Nicola Leone