Con il Dpr n.254/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.199 del 28 Agosto, il legislatore, dopo mesi di incertezze e polemiche, ha approvato il regolamento di attuazione del sistema di risarcimento diretto previsto dagli artt.149 e 150 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005).
Va chiarito, innanzitutto, che il regolamento entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2007 per i sinistri che si verificheranno dal 1° Febbraio.
Il regolamento si applicherà ai sinistri che coinvolgono due veicoli -anche ciclomotori, purchè muniti di targa- in cui i conducenti abbiano riportato lesioni lievi, ossia quelle che comportano un danno biologico non superiore 9%, come da tabella prevista da Dm Salute 3 Luglio 2003. Sarà la stessa compagnia del danneggiato a rimborsare il proprio assicurato per i danni riportati dal veicolo e per le lesioni subite, rivalendosi, successivamente, sulla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente. (Nel caso, invece, ci siano persone trasportate ferite l’iter di risarcimento sarà quello tradizionale).
Ciò vuol dire che il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia che copre il proprio veicolo e non più all’assicurazione del soggetto ritenuto responsabile del sinistro. Tale sistema dovrebbe, almeno in teoria, garantire tempi più rapidi e costi di gestione inferiori, avendo escluso in larga parte l’intervento di periti e avvocati. Infatti, l’utente potrà negoziare direttamente con la propria compagnia assicurativa un indennizzo, senza la mediazione di un avvocato.
Ma cosa cambia in concreto per gli assicurati? Cosa dovrà fare l’assicurato in caso di incidente stradale?
Come primo adempimento, il danneggiato, che non si ritenga responsabile del sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta va presentata con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta (art.5 Dpr n.254/06).
E’ importante sapere che la richiesta deve necessariamente contenere gli elementi indicati all’art.6 del Regolamento, tra cui: i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive imprese d’assicurazione; la descrizione delle circostanza e delle modalità del sinistro; le generalità di eventuali testimoni, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Nel caso in cui il sinistro abbia provocato lesioni ai conducenti, dovranno essere indicati altri elementi, tra cui l’entità delle lesioni subite, l’eventuale consulenza medico-legale di parte ed altro ancora.
In questa fase, il regolamento non ha previsto alcuna forma di assistenza degli assicurati da parte dei legali, i quali, con il sistema precedente, intervenivano, a spese dell’assicurazione, per tutelare al meglio gli interessi dei danneggiati, al fine di far riconoscere loro il giusto risarcimento da parte dell’assicurazione per i danni subiti in occasione dei sinistri stradali. In particolare, era compito dell’avvocato quello di redigere la richiesta risarcitoria, raccogliere la documentazione necessaria, svolgere le ricerche opportune (come la richiesta alle autorità del rapporto di incidente), indirizzare il danneggiato presso un medico legale che valutasse il danno fisico subito, contattare i liquidatori delle assicurazioni al fine di ottenere il giusto ristoro per il proprio cliente. Dall’entrata in vigore del provvedimento, invece, la compagnia assicuratrice non riconoscerà più al danneggiato compensi per la consulenza o assistenza legale di cui si sia volontariamente avvalso (d’ora in poi, infatti, qualunque consulenza professionale, eventualmente richiesta dall’assicurato al proprio legale di fiducia, avrà un costo che graverà direttamente sulle tasche del cittadino). Sta di fatto che tale attività di assistenza sarà svolta dalla propria compagnia di assicurazione, cioè dallo stesso soggetto che dovrà corrispondere il risarcimento.
Pertanto, in considerazione dell’esclusione dell’intervento degli avvocati, sarà più che mai necessario, per i soggetti coinvolti in un incidente stradale, conoscere a fondo l’iter previsto dal nuovo sistema risarcitorio e porre attenzione sin dalle sue prime fasi, a cominciare dalla corretta compilazione della richiesta risarcitoria. Peraltro, il legislatore ha previsto in capo alle assicurazioni un obbligo di supporto dei danneggiati nella compilazione dell’istanza, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose a ai veicoli.
Quanto alla determinazione della responsabilità dell’incidente, il Dpr 254/06 definisce i criteri, rappresentati graficamente, per quantificare il livello di responsabilità e il concorso di colpa per le situazioni più comuni
L’assicurazione comunicherà l’offerta di risarcimento o i motivi del rifiuto entro 90 giorni in caso di lesioni; 60 giorni per danni a veicoli e cose; 30 giorni se il modulo di denuncia è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Sono garantiti, perciò, almeno in linea teorica, tempi di risarcimento piuttosto brevi. Ma c’è un altro aspetto che va considerato con attenzione e che è stato valutato da più parti con molta diffidenza.
Dalla lettura di diversi articoli del Regolamento, si comprende che il nuovo sistema risarcitorio punta sull’affermazione del c.d. risarcimento in forma specifica: ciò significa che l’assicurazione potrà eventualmente, invece che corrispondere direttamente l’indennizzo all’assicurato, far provvedere alla riparazione dei mezzi danneggiati da parte di meccanici fiduciari delle assicurazioni stesse. Con la conseguenza che l’assicurato non potrà più far riparare il mezzo dall’officina di fiducia, ma dovrà accettare l’intervento dei fiduciari della compagnia, scelti, peraltro, sulla base di criteri ancora di chiarire.
Il DPR 245/06 non ha placato le accese polemiche da parte degli addetti ai lavori, che hanno duramente criticato il nuovo sistema risarcitorio sotto molteplici aspetti. Da un lato, si afferma che il nuovo iter non consentirebbe nella fase istruttoria una tutela adeguata dell’utente. Inoltre, si domanda l’Aneis (associazione nazionale degli esperti di infortunistica stradale): lasciando alle compagnie il compito di decidere l’ammontare del danno che loro stesse andranno a risarcire, come fa il danneggiato a sapere se il risarcimento offerto è quello giusto? L’Ania (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione), dal canto suo, esprime forti dubbi sulla reale possibilità che questo nuovo contesto di regole possa trovare applicazione sin dal Gennaio 2007, in quanto esistono punti oscuri e regole necessarie ancora da definire. In particolare, secondo l’associazione, le imprese non saranno in grado, entro il termine stabilito, di svolgere le numerose incombenze operative e tecniche che la legge impone loro. Con la conseguenza paradossale che dal 1° Gennaio 2007 non vi sarà più il vecchio sistema e non sarà ancora operativo il nuovo.
Non si tratta di una previsione pessimistica, se si considera che, in effetti, alle compagnie assicuratrici la normativa ha attribuito un complesso e delicato ruolo operativo e di supporto, fondamentale per consentire al danneggiato il ristoro dei danni subiti entro i brevi termini previsti.

Ada Vicenti