La rassegna che segue costituisce la normativa di riferimento del nostro agire nelle diverse sedi preposte alla tutela delle vittime di violenza.

Bullismo/Cyberbullismo

Violenza di genere

E’ “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l’art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne.

  • Legge 15 febbraio 1996, n. 66,: si inizia a considerare la violenza contro le donne come un delitto contro la libertà personale, innovando la precedente normativa, che la collocava fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.
  • Legge 4 aprile 2001, n. 154vengono introdotte nuove misure volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l’allontanamento del familiare violento.
  • Legge n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134riconoscono il patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, uno strumento fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti, in collaborazione con i centri anti violenza e i tribunali.
  • Legge 23 aprile 2009, n. 38inasprisce le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il reato di atti persecutori ovvero lo stalking.
  • Legge 27 giugno 2013 n. 77, passo storico nel contrasto della violenza di genere grazie all’approvazione della ratifica della Convenzione di Istanbul, redatta l’11 maggio 2011. Le linee guida tracciate dalla Convenzione costituiscono il binario e il faro per varare efficaci provvedimenti, a livello nazionale, e per prevenire e contrastare questo fenomeno. E’ questo il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Interviene specificamente nell’ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela. La sua struttura è basata sulle “tre P”: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli. A queste viene aggiunta una quarta “P”, quella delle politiche integrate, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici determinanti.
  • Al fine di realizzare tempestivamente alcune misure previste dalla suddetta Convenzione, nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2013 è stato approvato il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”  contenente, tra le altre, misure volte a rafforzare sia la tutela penale delle donne vittime di violenza sia a prevenirne il fenomeno.
  • Il 15 ottobre 2013 è stata approvata la Legge 119/2013(in vigore dal 16 ottobre 2013) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”. Il provvedimento, poi convertito con modifiche dalla Legge 15 ottobre 2013, n.119 ha aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico. Al fine di definire una strategia complessiva di intervento, la medesima normativa ha previsto, all’art. 5, l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e per potenziare le strutture di soccorso e assistenza alle vittime, ha introdotto l’art. 5 bis.
  • legge 19 luglio 2019, n.69-Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica

Contrasto alla pedo – pornografia